Ricerca di sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni

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Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per eventi e manifestazioni per l'anno 2025

Data:

14 Febbraio 2025

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Descrizione

Il Comune di Santa Ninfa intende attivare rapporti di sponsorizzazione da parte di partner privati a sostegno delle manifestazioni ed eventi che il Comune svolgerà nel corso del 2025, nonché di quelle attività che nel perseguimento dell’interesse pubblico possano ricevere una partecipazione ai sensi degli artt. 8 e 134 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1 - Soggetto promotore della sponsorizzazione

Il Comune di Santa Ninfa assume il ruolo di Sponsee.

Il Responsabile dell’Area Affari Generali è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione.

Articolo 2 – Oggetto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione avrà come oggetto la sponsorizzazione da parte di partner privati a sostegno delle manifestazioni ed eventi che il Comune svolgerà nel corso del 2025, nonché di quelle attività che nel perseguimento dell’interesse pubblico possano ricevere una partecipazione dei privati.

L’oggetto del presente avviso consiste nella ricerca di Sponsor interessati a partecipare alla realizzazione di eventi, manifestazioni e attività programmate o in corso di programmazione del Comune di Santa Ninfa, con sponsorizzazioni di puro finanziamento a sostegno dell’iniziativa o mediante sponsorizzazione tecnica di prestazioni concernenti a vario titolo l’evento, anche su proposta dello Sponsor e in coerenza alle attività avviate dall’Amministrazione. Per ogni iniziativa sono ammesse sponsorizzazioni plurime, ossia sono possibili più sponsorizzazioni per lo stesso evento.

Questo avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma ha finalità di accertare la disponibilità di soggetti pubblici e/o privati ad offrirsi come Sponsor.

Articolo 3 – Sponsorizzazione finanziaria e sponsorizzazione tecnica.

Secondo la normativa vigente, la giurisprudenza maggioritaria e la prassi, la categoria delle sponsorizzazioni si distingue in:

  1. sponsorizzazioni “finanziarie”, in cui la parte privata che opera come sponsor si obbliga a corrispondere alla P.A. unicamente un finanziamento in denaro o ad accollarsi le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi di un appalto dovuti dalla P.A.;
  2. sponsorizzazioni “tecniche”, in cui il privato sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste dalla P.A. interamente a sua cura e a sue spese. Lo sponsor non conferisce alla P.A. un finanziamento in denaro tout court, ma si obbliga ad effettuare in favore della stessa determinate prestazioni, che possono consistere nell’esecuzioni di lavori o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione;
  3. sponsorizzazioni “miste”, ossia che risultano dalla combinazione di una sponsorizzazione pura e tecnica (es. lo sponsor si obbliga a curare solo la parte della progettazione ed erogare i fondi per la realizzazione dei lavori previsti).

La sponsorizzazione finanziaria consiste nel versamento di una somma di denaro (comprensiva di IVA al 22%) minima da parte dello Sponsor per contribuire e sostenere l'Amministrazione Comunale nella realizzazione della manifestazione, evento o attività di cui si tratta.

Il Comune richiederà agli Sponsor il pagamento degli importi dagli stessi dovuti, emettendo, contestualmente al versamento, fattura assoggettata ad Iva di legge. Nessun onere economico potrà essere ascritto all’Amministrazione comunale, pertanto allo Sponsor verrà richiesto il versamento dell’Iva al 22%, o comunque ai termini di legge, sulla sponsorizzazione.

Le sponsorizzazioni prevedono che il soggetto sostenitore presenti una proposta del valore pari o superiore a € 500,00 (al netto di IVA). L’Amministrazione, infatti, per ragioni di razionalità

dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore alla somma suindicata.

La sponsorizzazione tecnica consiste nella realizzazione di opere, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi mediante un contratto tra lo Sponsor e un terzo Esecutore. In questo caso la procedura va assoggettata al Codice identificativo gara (CIG) e anche l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.

Articolo 4 – Contratto di sponsorizzazione

I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente.

Il proponente Sponsor, con la partecipazione al presente Avviso, si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Controprestazioni offerte agli Sponsor

Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di Santa Ninfa, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, garantisce il ritorno di immagine, associando nome/marchio/attività/prodotto all’intervento sponsorizzato, sia sui canali del Comune Sponsee (pubblicità diretta) sia sui canali dello sponsor (pubblicità indiretta), per tutto il periodo di durata del contratto. La visibilità del logo aziendale sarà data sulla homepage del sito del Comune, sul materiale promozionale prodotto dall’Ente, negli eventuali comunicati stampa ufficiali relativi alla manifestazione, sui canali social ufficiali, con modalità compatibili alla complessiva organizzazione dell’evento, che verranno comunque dettagliatamente specificate nel contratto sottoscritto dalle parti. Nello specifico la controprestazione garantita agli Sponsor dal Comune verrà negoziata in relazione ai tempi della sponsorizzazione, all’importo corrisposto, all’opportunità della prestazione richiesta, con modalità definite nel singolo contratto.

Articolo 6 – Impegni dello Sponsor

Per le ipotesi di sponsorizzazione finanziaria, il soggetto selezionato come Sponsor ha quale obbligo principale l’erogazione della somma offerta entro il termine assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello Sponsee.

L’eventuale mancato integrale utilizzo da parte del Comune di Santa Ninfa della somma corrisposta per l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione rimarrà a disposizione dell’Amministrazione, senza che lo Sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Per le ipotesi di sponsorizzazione tecnica lo Sponsor si obbliga al rispetto delle pattuizioni definite nel contratto di sponsorizzazione (realizzazione di opere, fornitura di beni, prestazione di servizi).

Articolo 7- Requisiti dello Sponsor

I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società e aziende, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione.

Potranno candidarsi soltanto i soggetti sia privati che associazioni o società, non in conflitto di interessi, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti), da dichiararsi in sede di domanda (preferibilmente secondo la domanda di partecipazione predisposta dall’Amministrazione comunale ALLEGATO B).

Articolo 8 - Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono presentare una proposta di sponsorizzazione secondo le modalità definite dal successivo punto, mediante la presentazione della seguente documentazione:

domanda di partecipazione (ALLEGATO B), contenente le dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’art. 119 del

D. Lgs n. 267/2000; - fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

breve descrizione dell’attività svolta dallo Sponsor;

proposta contrattuale contenente l’indicazione dell’importo proposto o nel caso di sponsorizzazione tecnica della proposta di attività o prestazione da svolgere in favore del Comune nel contesto della manifestazione, con specifica indicazione della controprestazione richiesta all’ente (a titolo esemplificativo: inserimento spazi pubblicitari nella sede dell’evento, inserimento di uno stand pubblicitario, inserimento totem, pubblicità social o sul sito della manifestazione etc).

I documenti di che trattasi dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti, anche digitalmente, dal concorrente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del concorrente (se persona giuridica).

L’intera documentazione dovrà essere trasmessa con indicazione della dicitura “Sponsorizzazione per manifestazioni Comune di Santa Ninfa 2025, esclusivamente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

Nel caso di partenariato tra più soggetti per la realizzazione di una proposta di sponsorizzazione questa dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti proponenti.

Articolo 9 - Esame delle offerte e criteri di valutazione

Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Responsabile dell’Area Affari generali.

La valutazione delle proposte non integra di regola una procedura di comparazione selettiva delle stesse, ma riguarda esclusivamente i seguenti aspetti, ossia la valutazione dell’ammissibilità e dell’idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché della sua pertinenza con l’attività sponsorizzata.

Si procederà alla valutazione delle proposte pervenute e alla stipula del relativo contratto di sponsorizzazione purché, per le caratteristiche delle proposte ricevute e in relazione alla data di svolgimento dell’evento, non sussistano motivi ostativi all’accoglimento immediato della proposta e alla relativa sottoscrizione del contratto.

Il Contratto definirà nel dettaglio il contenuto della prestazione dello Sponsor e della controprestazione dello Sponsee.

Nel caso in cui la proposta abbia ad oggetto una sponsorizzazione di valore superiore a 40.000,00 euro o qualora sia necessario espletare una procedura comparativa in relazione alle specificità della prestazione il Comune redigerà un bando ad hoc al fine di selezionare lo Sponsor, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 10 – Diritto di rifiuto

L’amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto se:

  1. ritenesse possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella dello Sponsor;
  2. ravvisasse nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla usa immagine o alle proprie iniziative;
  3. reputasse inaccettabile la sponsorizzazione per motivi pubblico interesse. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  4. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
  5. la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d’azzardo;
  6. messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

Articolo 11 – Rup, informazioni e chiarimenti

Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Il RUP della presente procedura è il dott. Alessandro Errante Parrino

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 0924992235.

Articolo 12 - Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet https://www.comune.santaninfa.tp.it/

Articolo 13 - Trasparenza e informazioni sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati

- GDPR) si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità del concorrente a partecipare alla procedura per la fornitura del servizio in oggetto. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Ninfa. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Marco La Diega. Il DPO è contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti.

Ultimo aggiornamento: 11/06/2025, 13:02

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