Descrizione
1. Nel periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2025, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:
- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità , in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- E’ fatto altresì divieto di accensione dei fuochi, nelle giornate calde e ventose con avvisi di preallerta (Arancione) e attenzione (Rosso) medio/alta incendi, secondo gli avvisi di Protezione Civile – Rischi Incendi – diramati dal DRPC nel periodo dell’anno che va dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16 Ottobre al 31 Dicembre.
2. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all’interno del territorio comunale, hanno l’obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina;
3. A tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l’intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.
4. Al fine di evitare la propagazione dell'incendio a tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi di eliminare, le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà , per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10.
5. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:
- I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, l'autostrada o la sede ferroviaria e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695, Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
- Nel caso di mancata osservanza dell'art. 1. 2. e 3. della suddetta Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n 267/2000;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall' art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
- nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge no 353 del 21.11.2000; trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
6. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..
7. Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet: www.comune.santaninfa.tp.it.